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Regolamento Tariffa Igiene Ambientale ( T.I.A. ) !

 

regolamento t.i.a. cassano magnago

 

SOMMARIO

 

Art.1 - Istituzione della tariffa.

Art.2 - Determinazione della tariffa.

Art.3 - Articolazione della tariffa.

Art.4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

Art.5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

Art.6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione.

Art.7 - Piano finanziario.

Art.8 - Attivazione del servizio.

Art.9 - Presupposto della tariffa ed esclusioni.

Art.10 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.

Art. 11 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni di uso.

Art.13 - Deliberazione di tariffa.

Art.14 - Denunce.

Art.15 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia.

Art.16 - Applicazione e riscossione della tariffa.

Art.17 - Poteri del soggetto gestore del servizio.

Art.18 - Rimborsi.

Art.19 - Tariffa giornaliera di smaltimento.

Art.20 - Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni.

Art.21 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.

 

Art.1 - Istituzione della tariffa.

1. Il Comune di Cassano Magnago svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art.7, comma 2, lettere a),b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani e riportati a Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta degli R.S.U.

2. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158, nonché i parametri in esso contenuti. 

Art.2 - Determinazione della tariffa.

1. La  tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.1, comma 2, anche in relazione al  piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. 

Art.3 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo i parametri che saranno  indicati con la deliberazione di determinazione della tariffa e secondo le indicazioni contenute nel DPR n° 158 del 27.04.1999 e successive modifiche, predisponendo, entro l'entrata in vigore a tutti gli effetti del summenzionato decreto, la valutazione della ripartizione dei costi secondo criteri razionali in base all'effettiva  produzione delle due tipologie di utenza. Si assicura l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'agevolazione è effettuata e connessa al sistema di imputazione dei costi mediante il pagamento diretto, da parte della singola utenza, dei rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti, così come specificato al successivo art.4 comma 2.

3. Le quantificazioni di ciascuno dei parametri sarà effettuata con la deliberazione di determinazione della tariffa.

Art.4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa o a mq. da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo totale previsto sui mq., dividendolo sul totale delle superfici assoggettate. Il costo base ricavato viene moltiplicato per la superficie assoggettata dell'utenza di riferimento, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto specificato nel DPR 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti utilizzati saranno determinati con la deliberazione di determinazione della tariffa. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la tariffa. Ogni successiva variazione dovrà essere denunciata entro 30 giorni al soggetto gestore. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.14.

  • 2. Per la parte variabile della tariffa o a persona, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati, non ingombranti, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza, da  conferire obbligatoriamente utilizzando esclusivamente appositi sacchi da acquistare, il prezzo di vendita dei sacchi è determinato in relazione alle spese che il gestore del servizio sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. La somma complessiva di tali spese viene divisa per la quantità, espressa in Kg., dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione ottenendo la spesa unitaria. Il costo al Kg. così determinato viene moltiplicato per le unità di misura che mediamente possono essere contenute nei sacchi a secondo della loro capacità. E' stabilito annualmente un numero minimo di sacchi che l'utente è tenuto ad acquistare, rapportato all’effettivo periodo di utilizzo del servizio. Il ritiro del numero minimo dei sacchi (anche a conguaglio) relativi a ciascun anno di riferimento è inderogabilmente consentito e prescritto nell’ambito dell’arco del periodo solare di validità dello stesso. L'utente potrà conferire presso la piattaforma ecologica i rifiuti ingombranti, classificati come tali ai sensi delle vigenti norme per dimensione e qualità, e non la frazione secca dei rifiuti solidi urbani. Ai soli fini statistici l’utente è altresì assoggettato alle operazioni di pesatura del rifiuto ingombrante conferito, secondo le procedure in essere fino all’anno 2006.

 

3. Nel caso in cui l'utente si avvalga della possibilità del ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, allo stesso si imputeranno i costi vivi sostenuti dal gestore (personale, mezzi, ecc.,) per tali servizi.

4. Per la determinazione altresì della quota  variabile o a quantitativi di R.S.U. prodotti, da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo totale previsto per la parte variabile, dedotti quelli di cui al comma 2, dividendolo sul totale dei Kg. anno che si prevedono prodotti. Il costo base ricavato viene moltiplicato per i Kg/Ab/Anno previsti e per il numero di abitanti il nucleo di riferimento costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto specificato nel DPR 27 aprile 1999, n.158. I coefficienti utilizzati saranno determinati con la deliberazione di determinazione della tariffa. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la tariffa. Ogni successiva variazione dovrà essere denunciata entro 30 giorni al soggetto gestore. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.14.

5. Terminata la fase transitoria e/o sperimentale, la parte fissa e la parte variabile saranno calcolate secondo le indicazioni previste dal DPR 27 aprile 1999, n°158.

Art.5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa o a mq. da attribuire alla singola utenza si  prende a riferimento l'importo totale previsto da imputare sui mq., dividendolo sul totale delle superfici assoggettate. Il costo base ricavato  viene moltiplicato per la superficie assoggettata dell'utenza di riferimento, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo alla categoria di appartenenza dell'utenza, secondo quanto previsto nel DPR 27 aprile 1999, n.158.  I coefficienti utilizzati saranno determinati con la deliberazione di determinazione della tariffa.

2. Per la parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati, non ingombranti, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza, da conferire obbligatoriamente utilizzando esclusivamente appositi sacchi da acquistare; il prezzo di vendita dei sacchi è determinato in relazione alle spese che il gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. La somma complessiva di tali spese viene divisa per la quantità, espressa in Kg., dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione ottenendo la spesa unitaria. Il costo al Kg. così determinato viene moltiplicato per le unità di misura che mediamente possono essere contenute nei sacchi a secondo della loro capacità. E' stabilito annualmente un numero minimo di sacchi che l'utente è tenuto ad acquistare, rapportato all’effettivo periodo di utilizzo del servizio. Il ritiro del numero minimo dei sacchi (anche a conguaglio) relativi a ciascun anno di riferimento è inderogabilmente consentito e prescritto nell’ambito dell’arco del periodo solare di validità dello stesso. Analogamente per i rifiuti ingombranti indifferenziati il costo sarà calcolato assumendo tutti i costi  afferenti a questa voce e dividendoli per i kg. prodotti, il risultato sarà moltiplicato per i Kg. che ciascun utente conferirà presso la piattaforma ecologica. L'utente dovrà dunque, obbligatoriamente, conferire gli ingombranti indifferenziati presso la piattaforma ecologica dove verranno pesati ed il relativo costo addebitato sulla bolletta.

3. Nel caso in cui l'utente si avvalga della possibilità di ritiro a domicilio dei rifiuti  ingombranti al costo, così come determinato al precedente comma, si dovranno i costi vivi sostenuti dal gestore (personale, mezzi, ecc.,) per tali servizi.

4. Per la determinazione altresì della quota variabile o a quantitativi di R.S.U. prodotti, da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo totale previsto per la parte variabile, dedotti quelli di cui al comma 2, dividendolo sul totale delle superfici assoggettate. Il costo base ricavato viene moltiplicato per la superficie assoggettata dell'utenza di riferimento, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo alla categoria di appartenenza dell'utenza, secondo quanto previsto nel DPR 27 aprile 1999, n.158. I coefficienti utilizzati saranno determinati con la deliberazione di determinazione della tariffa.

5. Terminata la fase transitoria e/o sperimentale, la parte fissa e la parte variabile saranno calcolate secondo le indicazioni previste dal DPR 27 aprile 1999, n.158.

6. Compete al responsabile del soggetto gestore del servizio, in caso di incertezza sulla denuncia presentata o assenza di corrispondente voce, l’attribuzione alla singola utenza della classe di appartenenza di cui alla deliberazione di determinazione della tariffa.

Art.6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione.

1. Le agevolazioni previste al comma 10, dell'art.49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, nonché al comma 1, dell'art.7 del DPR n.158/99, risultano ottemperate attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa con l'applicazione delle norme di cui al precedente art.4.

1 bis. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, con esclusione della quota relativa ai sacchi ed ai rifiuti ingombranti conferiti, è applicato un coefficiente di riduzione stabilito nella misura massima del 10% relativamente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

1. ter. Per le utenze domestiche, sulla parte variabile della tariffa, con esclusione della quota relativa ai sacchi conferiti, è applicata una riduzione stabilita nella misura massima del 3% relativamente alle quantità di rifiuti solidi urbani che l’utenza dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero. Al fine dell’attribuzione della riduzione dovranno essere oggetto di contemporanea verifica le seguenti soglie minime di fruibilità:

quantità unitaria per persona di rifiuto solido urbano avviato al recupero pari almeno al risultato aritmetico tra il quantitativo di rifiuto solido urbano totale avviato al recupero dell’ambito cittadino relativamente all’ultimo anno solare diviso il numero degli abitanti dello stesso anno solare;

quantità di rifiuto solido urbano avviato al recupero riferita al nucleo tariffario almeno pari al prodotto tra la sopraccitata quantità unitaria per persona ed il numero medio dei componenti il nucleo nell’anno solare di riferimento.

All’atto della richiesta di riduzione l’utenza dovrà altresì produrre copia al soggetto gestore dei Modelli Unici di Dichiarazione Ambientale relativi ai soggetti ai quali ha conferito il rifiuto solido urbano per il recupero dei rifiuti stessi nonché le puntuali e specifiche pesate di conferimento.

2. Dall’01/07/2000 le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.7 del DPR n.158/99 risultano ottemperate attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa con l'applicazione delle norme di cui al precedente art.5.

3. Il Comune determina eventuali coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto  delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 12.

Art.7 - Piano finanziario.

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,  nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.

3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

  • il modello gestionale e organizzativo;
  • i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  • la ricognizione degli impianti esistenti;
  • con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario il Comune nel rispetto dei criteri di cui all'art.12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

5. L'Amministrazione provvede annualmente, trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti  copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.

6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del DPR  n.158/99 sono comunicati annualmente ai sensi dell'art.11, comma 4,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo  le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Art.8 - Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la frequenza e i termini di raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art.21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili  impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art.9 - Presupposto della tariffa ed esclusioni.

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio compresi i cantieri edili.

2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali: i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro; i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza; i locali riservati ad impianti  tecnologici, dove risulti impossibile la permanenza stabile di  persone (centrali termiche, cabine elettriche e telefoniche, vani ascensori, celle frigorifere, vani scala); i piccoli solai e le piccole cantine degli edifici condominiali con superficie fino a 3 metri  quadrati; i sottotetti non accessibili con scale a rampe fisse. Non sono altresì soggetti alla tariffa:

a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino inutilizzate.

b) locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.

c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

d) gli stabili e le relative aree comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi comunali.  

e) le superfici dei luoghi adibiti al culto e delle relative attività anche educative connesse.

f) le aree adibite a servizi militari con relative attività annesse.

 

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla  tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla quota variabile della tariffa non si tiene conto di quella  parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla quota variabile della tariffa:

a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle  precedenti lettere b) e d), devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art.10 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.9 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 13. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

5. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa, con utilizzazione  inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

Art. 11 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.12.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di cessazione, debitamente denunciata e accertata.

4. In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia, la tariffa non è dovuta per  le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri  nei modi stabiliti dall'art.9 di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di  denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità,  diverse da quelle previste dal successivo articolo 14, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento  delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art.9 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse debitamente denunciate ed accertate, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni di uso.

1.La parte variabile della tariffa calcolata sul numero componenti il nucleo familiare, è ridotta del 30 per cento nel caso di abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

a) che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non  siano superiori a 180 giorni;

b) che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

c) che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e  degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

2. La stessa parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a del precedente comma 1.

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del settanta percento nei confronti delle  associazioni sportive, culturali, politiche e sindacali, di volontariato con scopi sociali e/o umanitari, scuole materne ed asili nido convenzionati.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione da presentare rispettando i termini di cui all'art.14 comma 1, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni sopra indicate.

5. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni  dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 2; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

6. Per le attività non stabili sul territorio (quali ad esempio circhi, giostre, spettacoli itineranti in genere, ecc.) il rilascio dell'autorizzazione, nelle forme e modalità previste, è condizionato al pagamento anticipato, della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani unicamente della quota variabile relativa ai sacchi. Il quantitativo numerico minimo di sacchi giornalieri non potrà essere inferiore a due per le attività non stabili di cui sopra;  per le feste e/o sagre popolari il quantitativo numerico minimo giornaliero non potrà essere inferiore a cinque.

7.La superficie dei cantieri edili su cui applicare la quota fissa e la quota variabile è individuate nella S.l.p. degli edifici come assentita nel titolo edilizio comunale. Nel caso di ristrutturazioni edilizie, limitatamente agli edifici residenziali, il regolare pagamento da parte dell’utenza domestica della tariffa annua determina, esclusivamente, l’obbligo al versamento della quota fissa come stabilita per i cantieri edili. L’assenza, per l’edificio ristrutturato, dell’avvenuto versamento della T.I.A. come utenza domestica comporta l’onere di corrispondere entrambe le quote stabilite per i cantieri edili.

 

Art.13 - Deliberazione di tariffa.

1. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione il comune delibera le tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal DPR 27aprile 1999, n.158.

Art.14 - Denunce.

1. I soggetti di cui agli artt.10 e 12 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici preposti.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di  assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione  principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone  che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Alla suddetta denuncia dovrà essere allegata la planimetria qualora non sia stata già prodotta in epoca precedente sempre che la superficie occupata rimanga invariata. In quest’ultimo caso la planimetria dovrà comunque essere avvalorata e confermata dal nuovo utente con apposita sottoscrizione. Per le attività non domestiche alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegato il certificato camerale.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, al fine di agevolare l’utenza domestica la documentazione di cui sopra può essere sostituito dal certificato rilasciato dall’ufficio SIT del Comune indicante le superfici catastali ed all’uopo assumendo come superficie valida ai fini tariffari l’ottanta per cento della somma delle superfici riportate.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o  dal  rappresentante legale o negoziale.

5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti la denuncia di cui ai commi 1 e 2 va presentata contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Gli stessi uffici comunali in sede di ricezione di denuncie da parte di utenti comportanti variazione alla Tariffa (esempio: comunicazione di cessioni di fabbricato, ecc.) devono comunicare periodicamente al gestore del servizio i dati identificati relativi al soggetto, al suo recapito ed all’immobile.7. Il soggetto gestore in carenza di dati dovuti alla mancata denuncia di cui al precedente comma 1 assumerà quale superficie minima dei locali ed aree assoggettabili i seguenti parametri:-            per le utenze domestiche una superficie pari a mq. 200 e a due componenti se non residenti o il numero dei componenti il nucleo familiare come desunto dai dati dell’ufficio anagrafe,-          per le utenze non domestiche una superficie pari alla media della superficie complessiva per la singola attività aumentata del dieci per cento.Tali parametri risulteranno applicabili in sede di fatturazione. L’eventuale tardiva denuncia (ad avvenuta fatturazione) rettificatrice dei dati di superficie e/o di componenti e/o attività, produrrà gli effetti  dalla data di presentazione con possibilità di conguaglio retroattivo soltanto nel caso in cui tali dati di superficie siano maggiori.8. Il soggetto gestore in caso di presenza di diverse tipologie nell’utenza non domestica assumerà quale unica attività dell’utenza stessa quella prevalente dal punto di vista della produzione di rifiuti.Art.15 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia.

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge (interessi legali + 3 punti), oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal successivo art.17 comma 4 nonché a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento una somma di:

  • € 300,00 in caso di omessa presentazione di denuncia (per omessa denuncia si intende l’assoluta mancanza di dichiarazione);
  • € 200,00 in caso di dichiarazione infedele e/o incompleta (per infedele e/o incompleta dichiarazione si intende la difformità rispetto allo stato reale dell’utenza o la carenza di denuncie di variazioni integrative).

2. Gli atti di cui al comma 1. sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art.16 - Applicazione e riscossione della tariffa.

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio e, se diverso dal Comune, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.

2. La riscossione può essere effettuata:

a)tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

b)con versamento su c/c postale; intestato alla Tesoreria del Comune

c)direttamente presso la Tesoreria del Comune 

d)nei modi previsti dall'art.52 del D.Lgs. n.446/97.

2 bis. Qualora l’utente non rispetti i termini di pagamento il gestore può richiedere allo stesso, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi moratori stabiliti dalla legge (interessi legali + 3 punti), oltre il recupero delle spese di sollecito quantificate in euro 8,00 in caso di raccomandate e euro 4,00 in caso di posta ordinaria.

L’utente può richiedere dilazioni di pagamento con conteggio degli interessi nella misura sopra indicata a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data fattura.

3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi (di cui sopra), risulta inferiore a €.10,00.

Art.17 - Poteri del soggetto gestore del servizio.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art.52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e  documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1  nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta  rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

4. Entro due mesi successivi alla scadenza di ogni semestre solare, il soggetto gestore  effettua un controllo sul semestre di riferimento al fine di rilevare le utenze che non hanno usufruito e/o acquistato alcun sacco obbligatorio per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. A tali utenze verranno richieste giustificate e circostanziate motivazioni riguardo al mancato utilizzo e/o acquisto dei sacchi nonché, la circostanziata e giustificata dimostrazione di come i rifiuti indifferenziati prodotti e destinati ai sacchi obbligatori siano stati smaltiti. In mancanza  di una risposta verrà notificata una seconda richiesta ove verrà ribadita la contestazione assegnando il termine di 15 gg. dal ricevimento per la presentazione di controdeduzioni. In ogni caso le controdeduzioni dell'utente dovranno essere dichiarate ai sensi dell'art.4 della Legge n. 15/1968 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà). Il soggetto gestore, in mancanza di valide giustificazioni e/o qualora non ritenga valide le giustificazioni prodotte e/o qualora non riceva alcuna risposta, irrogherà le seguenti sanzioni:

a) importo pari al doppio dei componenti il nucleo familiare cui è indirizzata la  contestazione, per costo al kg, dei rifiuti da conferire nei sacchi obbligatori, per i kg/abitante/anno valutati nel semestre di riferimento.

b) multa per abbandono di rifiuti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.22/97, per un importo minimo di €. 25,00 e massimo di €. 154,00. In caso di prima contestazione verrà irrogata la sanzione minore, la sanzione verrà aumentata in caso di recidiva.

Art.18 - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta  il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni.

2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art.14, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.

3. In ogni altro caso, il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuto è disposta dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a €.10,00

Art.19 - Tariffa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso  inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Per le feste popolari all’aperto organizzate dalle tipologie di utenze di cui al comma 3 dell’art.12 del presente regolamento la misura tariffaria è determinata considerando i giorni effettivi di apertura della manifestazione e le superfici adibite alla preparazione dei cibi, ristoro, pizzeria, birreria e bar. I giorni e le superfici dovranno essere specificati nella domanda per la richiesta di autorizzazione.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente  regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. I rifiuti indifferenziati, non ingombranti, devono essere conferiti obbligatoriamente utilizzando esclusivamente appositi sacchi da acquistare.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori (interessi legali + 3 punti),  ed alle sanzioni  eventualmente dovute.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.

7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo totale della tariffa giornaliera per l'intero periodo di occupazione risulta inferiore a €.5,00.

Art.20 - Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni.

1. E' abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo 1110 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art.71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

Art.21 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel DPR 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

 

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