OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE 205/2017

Con la presente si informa che la società scrivente per l’anno 2018 non è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica non essendo la stessa Amministrazione Pubblica. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con Circolare 13/E del 2 luglio 2018 (punto 2.2).

“Estratto circolare 13/E/2018 Agenzia Entrate. 2.2 Committente controllato da una Pubblica Amministrazione Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato.

Risposta L’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l’emissione di fatture elettroniche per le «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».

Deve dunque escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.

Per l’identificazione di tali ultimi soggetti – PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione – si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015. Estratto circolare 1/2015 Ministero Economia.”